Frezza Calcestruzzi vince al Consiglio di Stato contro il Comune di Limana

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Limana (Belluno). É stata la sesta sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal giudice Ermanno de Francisco ad accogliere il ricorso di Frezza Calcestruzzi contro la sentenza del Tar Veneto che aveva confermato l’illiceità paesaggistica rilevata dal Comune di Limana nei confronti di alcune opere edilizie sul greto del fiume Piave nel bellunese.

Frezza Calcestruzzi è stata assistita dall’avvocato Bruno Barel dello studio BM&A, mentre il Comune di Limana è stato assistito dall’avvocato Enrico Gaz con l’avvocato romano Stefano Gattamelata.

La vicenda risale al 2014 quando i signori Argentina Gavaz e Franco Sponga, difesi dall’avvocato Michele Steccanella con l’avvocato romano Federica Scafar avevano presentato un esposto prima alla Regione Veneto, poi al Comune di Limana contro il sito dell’impianto di Frezza Calcestruzzi in località Praloran del comune bellunese sul greto del fiume Piave.

Si tratta di un impianto per la lavorazione degli inerti come sabbia e ghiaia da costruzione gestito in concessione demaniale. Nell’esposto era stato evidenziato che “una serie di opere e parte dello stabilimento, sarebbero state realizzate senza titoli edilizi, nonché senza l’autorizzazione paesaggistica”.

Nel 2015 il Comune di Limana, dopo aver accertato l’illiceità paesaggistica della opere realizzate senza autorizzazione, aveva emesso un’ordinanza demolizione dell’impianto per la lavorazione degli inerti, dell’impianto per la produzione del calcestruzzo, del fabbricato adibito ad uffici, garage e deposito, della rimessa per autobetoniere, della cabina elettrica di trasformazione e di una tettoia con cassone di autocarro adibiti a deposito di materiale.

L’ordinanza di demolizione del Comune di Limana era stata impugnata al TAR veneto che nel 2015 aveva respinto il ricorso statuendo “che le opere interessate andassero in effetti demolite, perché realizzate senza autorizzazione paesaggistica in zona in cui essa è richiesta, e fossero non sanabili in forza del divieto di autorizzazione postuma”.

La sentenza era stata appellata al Consiglio di Stato che con la sentenza pubblicata il 29 gennaio scorso ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti poiché “impartiscono un ordine di demolizione ad un soggetto che non è giuridicamente nella posizione di poterlo eseguire.” Il Consiglio di Stato, infatti, ha accolto le tesi della difesa di Frezza secondo cui “si tratta di opere che, come risulterebbe dagli atti di concessione, il demanio ha acquistato per accessione, non ha ritenuto di rimuovere, ed ha inserito nell’oggetto delle concessioni successive”.

Frezza è titolare di una concessione di bene demaniale fluviale rilasciata dalla Regione Veneto che, come risulta dai provvedimenti di concessione che contengono le opere, è la proprietaria dei beni; e Frezza in quanto concessionario di un bene altrui ne deve godere nei limiti della concessione e non può distruggere i beni. Così le opere realizzate sul suolo dal concessionario sono diventate di proprietà della Regione Veneto secondo l’istituto giuridico dell’accessione. Allo scadere del periodo di concessione, spetterà al concedente decidere cosa farne, se demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi, ovvero avvantaggiarsene e, eventualmente, attribuirne il godimento al titolare della concessione nuova, o rinnovata, sullo stesso bene”.

“Naturalmente – specifica la sentenza del Consiglio di Stato – ciò non significa che le opere acquistate per accessione dal concessionario siano sottratte all’osservanza delle normative edilizie ed urbanistiche”.

Così il Comune di Limana potrà ordinare al responsabile dell’abuso “la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo” che è la Regione Veneto; inoltre, in mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, “potrà agire, sempre nei riguardi della Regione proprietaria dei beni, provvedendo alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa, quando “accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, fra l’altro, alla tutela prevista per i beni ambientali”.

Scopri tutti gli incarichi: Bruno Barel – Barel Malvestio & Associati – BM&A; Enrico Gaz – Gaz; Michele Steccanella – Steccanella Michele Studio Legale;