Lavori in casa: la Cassazione condanna proprietaria per operaio morto

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Bassani: «dal 2008 il committente è il principale attore della sicurezza in cantiere. Il D.Lgs. 81/08 attribuisce precise responsabilità di carattere penale e amministrativo»

imbianchino pittore tinteggiatura pareti artigianoIl signor Bruno che fa ritinteggiare la sua villetta; la signora Maria che decide di rifare a proprie spese, il bagno dell’appartamento dove vive in affitto; il signor Sergio, amministratore del condominio dove viene rifatto il tetto, che è una parte condominiale; il signor Carlo proprietario del capannone industriale dove decide di installare pannelli fotovoltaici. Cosa hanno in comune tutte queste persone? Il fatto di essere, per la legge, committenti e quindi responsabili dei lavori in tema di sicurezza.

Il presidente regionale veneto degli edili di Confartigianato, Paolo Bassani, coglie l’occasione della notizia della condanna di una committente per omicidio colposo per la morte di un operaio da lei incaricato per eseguire lavori di tinteggiatura esterna presso la propria abitazione, e torna su un tema molto sentito dalla categoria e per il quale da anni si cerca, in molte occasioni, di sensibilizzare anche l’opinione pubblica.

«Il committente deve essere responsabilizzato sulla questione e rendersi conto delle responsabilità nel caso affidi lavori a ditte non specializzate, o ancora peggio a “non ditte”. Sono quasi dieci anni – afferma Bassani – che è in vigore, nel nostro Paese, il D. Lgs 81/2008 il cui articolato definisce con precisione gli obblighi del committente o responsabile dei lavori. A tal proposito la nostra categoria, grazie al lavoro del CPR (Comitato paritetico regionale per la sicurezza in edilizia), ha messo a disposizione un utile pieghevole che riporta obblighi, suggerimenti di comportamento ed eventuali sanzioni. Uno strumento che dovrebbe essere letto da tutti coloro che si accingono a ristrutturare o manutenere la propria abitazione o il luogo di lavoro».

Ma cosa prevede la norma? In sintesi il committente è il principale attore della sicurezza in cantiere, di qualsiasi dimensioni esso sia. Per questa ragione il D. Lgs. 81/08 gli ha attribuito precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo tra le quali ad esempio designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione nei cantieri nei casi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prevedendo la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il committente. Per altro la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi in capo ai due coordinatori. 

Il committente deve comunicare alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. In caso di mancanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria: da 500 a 1.800 euro per il committente. Deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Infine il committente, prima dell’inizio dei lavori, deve trasmette all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti ed il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. 

«Affidatevi a professionisti e soprattutto, utilizzate solo ed esclusivamente aziende in regola -conclude Bassani -. Vi sollevate da responsabilità molto forti avendo come bonus maggiori garanzie di un lavoro fatto a regola d’arte (e in sicurezza)».