Assicurazione auto: conviene la copertura contro il furto

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Oltre all’obbligatoria RCA, le ulteriori garanzie mettono al riparo di spiacevoli conseguenze

 

furto scasso automobileNell’ordinamento giuridico italiano, per responsabilità civile autoveicoli (RCA) si intende la responsabilità connessa agli eventuali danni che la libera circolazione di autovetture può causare a cose o persone.

La legge n. 990 del 24 dicembre 1969 vieta l’utilizzo su strada di veicoli a motore sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi, prevista dal Codice Civile. Tale obbligo viene meno soltanto nei casi estremi di demolizione del veicolo e di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Pertanto conviene la copertura contro il furto, subito dopo l’acquisto e l’immatricolazione, rivolgendosi ad una compagnia di assicurazioni e stipulare un contratto adeguato.

Al momento della redazione e della sottoscrizione, nel caso di auto e moto, è possibile introdurre una garanzia supplementare, la polizza furto incendio. Quest’ultima assicura il cliente per molteplici tipi di danni derivanti dal furto o dall’incendio del veicolo. In particolare l’assicurazione corrisponde il risarcimento in caso non solo di reale privazione del mezzo, ma anche di semplice tentativo di manomissione o scasso. La copertura è garantita ugualmente per il furto di ogni singola parte del veicolo, cioè di tutti gli elementi che concorrono a formarlo. Da questo novero è escluso quello che è contenuto al suo interno, oggetti che vi si possono trovare più o meno di valore. Ciò significa che di norma non è contemplata dal contratto la circostanza della sottrazione specifica di oggetti, nè di perdita di questi insieme all’auto. 

Il metodo di calcolo del premio e dell’indennizzo si basa sul valore di mercato attribuito al bene all’epoca della stipula dell’assicurazione. Tale valore ovviamente non è costante nel tempo, ma decresce proporzionalmente all’obsolescenza del mezzo. Per questo ogni anno, in sede di rinnovo, è necessario ridiscutere e contrattare nuovamente il valore di mercato in funzione del quale applicare il procedimento di calcolo. La polizza incendio inoltre garantisce il cliente da tutti i possibili danni che il fuoco, nelle sue differenti manifestazioni, può provocare: incendi veri e propri, fulmini, esplosioni, scoppi, ecc. Le cause scatenanti dei fenomeni di combustione possono essere esterne, indipendenti dal corretto funzionamento meccanico ed elettrico del mezzo, oppure interne, come il surriscaldamento e il corto circuito. Anche in questo caso però ai fini del pagamento sono trascurati gli oggetti contenuti nel veicolo, che non vengono conteggiati nel computo dei danni subiti a seguito dell’episodio. 

Per la stima del risarcimento si fa riferimento al valore venale del bene al momento dell’evento. In particolare, risarcimento e valore venale coincidono integralmente in caso di distruzione, mentre in caso di danneggiamento il rimborso corrisponde ad una quota parte di esso, ossia al valore delle sole parti compromesse. Inoltre nelle previsioni del contratto non sono ammessi gli incendi provocati dal cliente stesso o da persone a lui collegate, siano essi dolosi o colposi, cioè commessi con precisa volontà o meno. 

Un esempio di polizza è rappresentato dalla proposta di copertura furto e incendio della compagnia Genialloyd, del gruppo Allianz. L’offerta include alcune estensioni rispetto a quella standard. Innanzitutto prospetta un risarcimento anche in caso di rapina e per il furto degli eventuali optional installati, fino ad un valore massimo di mille euro. Propone inoltre di comprendere i danni da fuoco dovuti ad eventi socio-politici. Il metodo di calcolo del rimborso suggerito dalla Genialloyd prende in considerazione il prezzo di listino, entro i primi sei mesi dall’immatricolazione, nonché 10 euro al giorno per massimo 20 giorni in un anno, a copertura dei danni aggiuntivi causati dall’impossibilità di impiegare il veicolo estorto. Persino gli oneri di rimozione e parcheggio dell’auto, a seguito del recupero o rinvenimento, sono oggetto di risarcimento, purché al di sotto dei 200 euro. Il medesimo limite superiore è previsto per le spese di lavaggio, decontaminazione, rifacimento delle chiavi rubate e ripristino delle condizioni iniziali del box, reso inagibile o difficilmente usufruibile a causa di un incendio o di un tentativo di scasso. Infine è utile sapere che in generale questo tipo di polizza resta valida nel corso di una sospensione momentanea della RCA e che molte compagnie offrono uno sconto, come si legge sul sito polizzeonline.net, in cambio dell’installazione della scatola nera, un dispositivo per la localizzazione.