Pastificio Rana vince contro il grossista di Torino Erre Gi A

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San Giovanni Lupatoto (Verona). Pastificio Rana ha vinto in Cassazione nella controversia contro il grossista e concessionario alimentare piemontese Erre. Gi. A., relativa al contratto di distribuzione dei prodotti del noto pastificio veronese.

Pastificio Rana s.p.a. è stata assistita dall’avvocato Tito Zilioli dell’omonimo studio legale in Verona, con l’avvocato Pasquale Trane in Roma.

Erre. Gi. A. s.r.l. è stata assistita dall’avvocato Ettore Maria Gliozzi, fondatore dell’omonimo studio legale in Torino.

Era stata la Corte di Appello di Venezia a confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona, che aveva dato ragione al Pastificio Rana creditore di Erre. Gi. A. concessionario dei prodotti Rana in Piemonte. In particolare, secondo le pretese del ditributore respinte dal giudice di primo grado, il pastificio Rana – si legge in sentenza – “avrebbe abusato della propria posizione dominante, trasferendo il rischio d’impresa sulla concessionaria”. Il Pastificio Rana – continua la sentenza citando le pretese della concessionaria – “avrebbe attribuito alla concessionaria il potere di vendere nel canale alimentare (normal trade), secondo prezzi imposti di listino, ma si sarebbe riservata l’esclusiva nell’altro circuito, quello della G.D.O. (distribuzione organizzata), con la facoltà di vendere gli stessi prodotti a prezzi anche inferiori a quelli stabiliti, con vincolo di listino, per i propri concessionari ma fruendo della loro organizzazione logistica”. Queste le pretese di Erre. Gi. A. che erano state disconosciute dal Tribunale Veronese che, invece, aveva accertato “l’insussistenza della concorrenza sleale interbrand” e “la legittimità del piano contrattuale” ed escluso “l’ipotizzato abuso del diritto da parte della concedente, per l’assenza di una posizione di supremazia da parte di questa, la quale si sarebbe ritagliata un’area autonoma di vendita, nella quale la cessione a prezzi ridotti sarebbe stata una conseguenza non evitabile perché connessa alla forma di contrattazione accentrata, in sede nazionale (e senza che la casa madre potesse ragionevolmente occuparsi della successiva circolazione dei prodotti, venduti dalla grande distribuzione, e a quali prezzi ridotti rispetto a quelli di listino, stabiliti con i concessionari).”

Ha posto fine alla questione la prima sezione civile della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Fabrizio Forte, con sentenza pubblicata il 28 luglio scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso respingendo le pretese di Erre. Gi., condannandola al pagamento delle spese di lite e confermando le ragioni del pastificio Rana.

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