Nuovi limiti ai soprusi da autovelox: contravvenzioni nulle se gli apparecchi non sono tarati

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polizia stradale controllo autovelox 104La Corte Costituzionale ha disciplinato l’uso corretto degli apparecchi per il controllo della velocità contro i soprusi

Nuovo freno all’uso indiscriminato dei controlli di velocità, spesso utilizzati da tante, troppe, amministrazioni locali solo per fare cassa nei confronti di utilizzatori della rete stradale colpevoli di non rispettare limiti assurdi, come i tanti “30 km/h” fioriti nei posti più disparati, impossibili da rispettare pena l’innesco di tamponamenti a catena.

La Corte Costituzionale sana finalmente una delle anomalie più clamorose sulla disciplina degli autovelox, connessa con la non obbligatorietà della verifica periodica di taratura per gli strumenti mobili, prevista, invece, per le apparecchiature fisse, quelle installate stabilmente a bordo strada che funzionano in automatico. Secondo la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 della Consulta, è necessario che tutti gli strumenti, sia fissi sia mobili, debbano essere sottoposti a verifica periodica di corretto funzionamento, censurando così l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada nella parte in cui si afferma “non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
Nell’argomentare la sentenza, i giudici della Consulta impiegano l’analogia dei controlli metrologici obbligatori sugli strumenti di pesatura: «una bilancia di un mercato rionale è soggetta a verifica periodica della taratura, mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino». Per la Corte Costituzionale non è ammissibile che uno strumento delicato con un autovelox portatile possa essere utilizzato, anche a distanza di anni dalla sua fabbricazione, senza alcun controllo tecnico di conformità successivo alla messa in esercizio. A prescindere dall’uso che ne fa la forza di polizia, cioè in modalità automatica (per la quale la verifica è da anni obbligatoria) o per quelli mobili in dotazione alle pattuglie.
Il Codacons, organismo di difesa dei consumatori che ha attivato il ricorso, sottolinea come questa sia «una sentenza estremamente importante perché di fatto sancisce l’illegittimità di tutti gli accertamenti effettuati da apparecchiature mobili non tarate periodicamente». Sentenza che «apre la strada a una miriade di ricorsi per tutti i verbali non definiti, quelli, cioè, per i quali non sia stato ancora effettuato il pagamento e non siano scaduti i termini per la presentazione del ricorso o per i quali sia ancora pendente un’opposizione». Nessuna speranza, invece, per le multe pagate e per i punti patente già persi: su questo fronte si aprirà inevitabilmente un altro contenzioso per sanare una palese difformità di trattamento tra i cittadini.