Il contenzioso sugli asfalti approda in Corte Costituzionale

0
708

Trento. Le imprese Mazzotti e Adige Bitumi si contendono a colpi di ricorso, l’appalto per la fornitura degli asfalti stradali nella zona Comunità delle Giudicarie della Provincia Autonoma di Trento.

Mazzotti Romualdo spa è difesa dagli avvocati Antonio Tita (in foto) e Piero Costantini dello studio legale Tita Associati in Trento, mentre il gruppo Adige Bitumi spa è difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Alessandro Righini dello studio legale Domenichelli in Padova con l’avvocato Mario Maccaferri dell’omonimo studio legale in Trento.
La Provincia autonoma di Trento è assistita dagli avvocati in-house Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti.

L’impresa Mazzotti ha presentato ricorso al Tar Trento contro il provvedimento della Provincia autonoma di Trento che, dopo l’assegnazione della gara, ha annullato l’affidamento per la fornitura degli asfalti, e assegnato l’appalto ad Adige Bitumi, seconda in gara. Dopo alcune verifiche è emersa la sussistenza di irregolarità nei documenti presentati dall’impresa Mazzotti che in sede di gara omise di indicare un decreto penale di condanna per una violazione di norme in materia ambientale. Il Tar Trentino ha accolto la tesi dei difensori di Mazzotti, secondo cui la mancata dichiarazione del decreto di condanna sarebbe stata sanabile grazie alla recente normativa, che introduce il potere di soccorso istruttorio nelle gare di appalto, inapplicabile invece secondo la legge provinciale. La Provincia autonoma di Trento gode di competenza legislativa esclusiva nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, ma il codice dei contratti pubblici nel giugno 2014 ha introdotto il potere di soccorso istruttorio da utilizzare in caso di “mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive”, per sanare le irregolarità nelle dichiarazioni. La disposizione sul soccorso istruttorio si applica successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè dopo il 25 giugno 2014. La provincia di Trento ha recepito la norma nazionale con una legge provinciale entrata in vigore solo il 29 ottobre 2014. Di conseguenza nel periodo tra il 25 giugno, quando la legge statale è in vigore, ed il 29 ottobre, quando è entrata in vigore la legge provinciale, non sarebbe possibile applicare la nuova normativa sul soccorso istruttorio per integrare i documenti di gara. Il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione delle gara è stato adottato secondo la disciplina provinciale che stabilisce che le disposizioni legislative locali sul soccorso istruttorio per le irregolarità essenziali, si applicano solo dopo la sua entrata in vigore del 29 ottobre 2014. Il Tar Trento ha accolto l’eccezione di incostituzionalità della legge provinciale di Trento per la parte in cui esclude, per le procedure indette nel periodo dal 25 giugno 2014 al 29 ottobre 2014, “l’applicazione delle nuove e già vigenti disposizioni sulla regolarizzazione, maggiormente favorevoli per i concorrenti, introdotte dal legislatore nazionale”, ed ha sospeso il giudizio fino all’esito del nuovo giudizio davanti alla Corte costituzionale.

Scopri tutti gli incarichi: Vittorio Domenichelli – Domenichelli Studio Legale; Antonio Tita – Tita e Associati; Piero Costantini – Tita e Associati; Alessandro Righini – Domenichelli Studio Legale; Mario Maccaferri – Maccaferri Mario;