Scagionato il notaio Colasanto dall’accusa di evasione

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Notaio Michele Colasanto vicenza-ilnordestquotidiano
Notaio Michele Colasanto vicenza-ilnordestquotidianoPer un errore dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza, inutilmente perseguito per evasione il notaio Colasanto. Il Gip ddel Tribunale berico dispone l’archiviazione dell’indagine accogliendo la richiesta del Pm

Ha dimostrato la sua estraneità ai fatti contestati il notaio Michele Colasanto, già in sede di indagini preliminari, ottenendo l’accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento per evasione fiscale.

È stato il Gip Dario Silvio Isolino Morsiani del Tribunale di Vicenza, ad accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal Pm Paolo Pecori, richiesta in cui emerge che la notizia di reato di evasione fiscale è infondata perché, «risulta in modo chiaro, dalla precisa e dettagliata memoria difensiva depositata e dalla consulenza tecnico-contabile, l’errore di impostazione contenuto nella notizia di reato». Durante l’analisi dei movimenti dei conti del notaio Colasanto relativi all’anno 2007, è stato accertato che l’Agenzia delle Entrate ha commesso un errore metodologico che ha portato alla errata ricostruzione degli importi a saldo finale, dimenticandosi di detrarre i movimenti estranei all’anno di imposta 2007, e conseguentemente alla errata incriminazione.

Il notaio Colasanto era stato sottoposto ad un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che, per l’anno di imposta 2007, aveva rilevato un importo di 480.000 euro nel conto “movimenti c/terzi”. Di questo importo risultavano fatturati  250.000 euro nel successivo anno di imposta 2008. Da questa operazione (480.000 sottratti i 250.000 fatturati nel 2008) l’Agenzia delle Entrate ha tratto la presunzione di evasione fiscale per un ammontare di 230.000 euro di compensi non dichiarati. La difesa ha dimostrato che nel conto “movimenti c/terzi” del notaio Colasanto confluiscono somme depositate dai clienti presso il notaio, aventi la natura già originariamente definita di “spese da sostenere in nome e per conto del committente”, non di compensi per l’attività professionale effettuata. Si tratta di un conto in cui confluiscono importi da oltre 30 anni, cioè dalla data di apertura dello studio, che tutti i notai utilizzano poiché per legge devono versare le imposte, gli oneri e le tasse relativi agli atti stipulati, anche se il cliente non li ha versati e non ha pagato la parcella del notaio. Il conto che rappresenta un registro dei movimenti, non un portafoglio di denari, in cui vengono annotate da una parte le somme che il notaio ha anticipato ai clienti, che costituiscono un credito del notaio verso i clienti (che in alcuni casi i clienti gli hanno già restituito, in altri casi è mancata la restituzione a causa di ritardi nei pagamenti, crediti da riscuotere, etc.) e su cui il notaio non è tenuto a pagare le imposte. Sempre nel medesimo conto confluiscono le somme che i clienti hanno anticipato al notaio per le spese da sostenere in loro nome connesse alla stipula degli atti, si tratta di importi che in alcuni casi il notaio ha corrisposto agli enti creditori, in altri casi non ha ancora corrisposto (perché è ancora aperto il termine per l’ente per richiedere somme, oppure perché le somme sono in contestazione con l’ente). Anche queste somme non sono soggette ad imposizione fiscale. Di conseguenza trattandosi di un registro che si sviluppa per più annualità ed è alimentato da crediti da una parte e da debiti dall’altra, il saldo rilevato dall’Agenzia delle Entrate nel 2007 non è una grandezza rilevante poiché rappresenta il frutto delle numerose operazioni, attive e passive che si sono accumulate nel tempo, trattandosi di un registro che prosegue dalla data di inizio dell’attività.

Soddisfatti i difensori del notaio Colasanto, l’avvocato Massimiliano Leonetti e Mara Pilla dottore commercialista. «Prendiamo atto con soddisfazione – osserva Pilla – che la Procura della Repubblica ha recepito le deduzioni difensive basate sulle perizie tecnico contabili, ed ha ritenuto di chiedere l’archiviazione del fascicolo, confermando quanto la difesa aveva sostenuto sin dal primo momento, cioè che le indagini nascessero da una errata impostazione metodologica». Secondo l’avvocato Leonetti, «questa vicenda dimostra, ancora una volta, che la diffusione di notizie di stampa su indagini in corso non deve influenzare l’attività professionale o pubblica dei soggetti coinvolti e che è opportuno attendere il confronto approfondito tra ipotesi d’accusa ed eccezioni difensive, prima di anticipare giudizi che danneggiano la reputazione delle persone coinvolte, soprattutto quando si tratta di stimati professionisti».