Novità societarie: per le Srl semplificate equiparate scompare il limite d’età per i fondatori

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Il Decreto lavoro innova nella formazione delle società, mentre mantiene invariate le agevolazioni

Dopo un solo anno di vita, arrivano novità in materia di Srl semplificate (le famose “Srl a un euro” di montiana memoria), come sottolinea in una circolare Confindustria Pordenone. Il “decreto lavoro” del governo Letta entrato in vigore lo scorso 28 giugno ha apportato alcune semplificazioni in materia di Società a responsabilità limitata: sparisce la definizione di Srl a capitale ridotto, che vengono accorpate e assimilate a quelle semplificate.

Ciò significa che scompare anche il limite di 35 anni obbligatorio per tutti i soci. Una modifica che consente in questo modo che la nomina ad amministratori venga estesa anche a soggetti diversi dai soci. Eliminata la distinzione di età e di costituzione, rimangono le agevolazioni previste in fase di costituzione di questa particolare forma di Srl: ossia l’esenzione dagli onorari notarili (se applicato lo statuto standard, le cui clausole non sono derogabili) così come dai diritti di bollo e di segreteria (ma non dai costi dei libri sociali e relativi alla presentazione del bilancio).

Importanti novità riguardano il conferimento del capitale in fase di costituzione della società: il testo di conversione della legge ha introdotto la possibilità per tutte le Srl di definire per statuto un capitale inferiore alla precedente soglia minima di diecimila euro. In questo caso il capitale deve essere conferito in denaro e versato per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione e non alla banca. In questo caso è previsto l’obbligo di costituzione della riserva legale (ossia degli accantonamenti per copertura di eventuali perdite). La legge di conversione lascia alcuni dubbi applicativi. In particolare, due sono i nodi irrisolti: il primo riguarda l’obbligo di presenza degli amministratori nominati al momento dell’atto costitutivo, il secondo è relativo la determinazione dei mezzi da utilizzare per il conferimento del denaro (nel rispetto delle norme antiriciclaggio e in riferimento all’utilizzo di assegni bancari).