Nuova legge sui tempi di pagamento: rispetto solo formale

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A poco più di un mese dall’entrata in vigore del Dlgs 212/2012, la Cgia ha fatto un primo sondaggio su un campione di 800 piccole imprese con risultato deludente

Ad un mese dall’entrata in vigore è ancora prematuro dare un giudizio preciso sulla nuova normativa che prevede tempi certi e brevi per il pagamento delle forniture sia tra privati che dalla pubblica amministrazione. Anche se il 90% circa dei nuovi contratti stipulati dal 1 gennaio di quest’anno prevede la forma scritta con il rispetto dei termini di pagamento massimi previsti dalla nuova legge, “nutro molti dubbi che i committenti, siano essi pubblici o privati, rispetteranno le scadenze di pagamento entro i termini stabiliti” commenta il segretario della Cgia di Mestre, Giuseppe Bortolussi, dopo la lettura dei risultati emersi da un sondaggio che l’associazione artigiana veneta ha commissionato a Panel Data, su un campione di 800 piccole imprese distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ciò “a seguito dei vincoli imposti alle Amministrazioni locali dal Patto di stabilità interno e con il perdurare della contrazione del credito erogato dalle banche alle imprese, ritengo che tra privati, almeno per un contratto su due, il saldo fattura avverrà dopo i termini di pagamento stabiliti; per quanto concerne la Pubblica amministrazione, invece, è quasi certo che in pochissimi casi verrà rispettata la scadenza dei 60 giorni”.

Dal 1 gennaio 2013 è in vigore la Direttiva europea che l’Italia ha recepito l’anno scorso con il Dlgs 212/2012; tale provvedimento obbliga la Pubblica amministrazione a pagare i propri fornitori entro 30 giorni, che diventano 60 per le Asl, gli ospedali e le imprese pubbliche. In realtà, sembra che grazie ad una interpretazione estensiva, di fatto tutto il comparto che fa riferimento alla pubblica amministrazione (aziende comprese) possano pagare a 60 giorni. Tra le aziende private, invece, i termini prevedono il pagamento entro 30 giorni, con estensione a 60 e, in casi particolari, fino a 90 giorni. Anche in questo caso il termine dei 60 giorni sarà, molto probabilmente, quello più utilizzato.

Secondo il sondaggio realizzato dalla Cgia, quasi tutti i nuovi contratti stipulati nel primo mese del 2013 (93% del totale degli intervistati) prevedono per iscritto i tempi di pagamento. Tutti gli intervistati (100%) che hanno sottoscritto un contratto con la pubblica amministrazione hanno definito tempi di pagamento entro i limiti previsti dalla nuova legge (60 giorni).

Prima dell’entrata in vigore del Dlgs 212/2012, solo il 55,6% dei contratti stipulati da Asl, province e comuni, regioni e similia prevedeva il saldo fattura entro 60 giorni (il 16,7% a 30 giorni e un altro 38,9% a 60). Almeno sulla carta, si può dire che la nuova normativa ha reso il comparto pubblico più virtuoso. Per l’81,4% delle aziende intervistate che lavora con la pubblica amministrazione ha dichiarato che nei vecchi contratti stipulati prima del 1 gennaio 2013, il committente (sia esso lo Stato, l’Asl o un’amministrazione comunale) non si è reso disponibile a rivedere al ribasso i tempi di pagamento, così come previsto dal Dlgs 212/2012.

Leggermente migliore la situazione tra i privati: tutte le aziende (89% di quelle che hanno sottoscritto un nuovo contratto dopo il 1 gennaio) hanno indicato nel contratto (nel 100% dei casi) che il pagamento avverrà entro 60 giorni, mentre nei vecchi contratti stipulati prima dell’inizio del 2013 “solo” nel 62,2% dei casi veniva riportata la scadenza di pagamento entro i 60 giorni. Infine, l’85,6% dei committenti privati che lavora con un’altra azienda ha deciso di non rivedere gli impegni di pagamento già stipulati negli anni scorsi.

Una situazione che, secondo Bortolussi, “rende indispensabile, come giustamente suggerito dal vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, la revisione del Dlgs 212/2012, rendendolo meno discrezionale e accelerando le procedure per il recupero dei titoli esecutivi: altrimenti, ancora una volta, i cattivi pagatori rischiano di farla franca”.

 

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