Giocattoli per carnevale: non tutti sono a norma!

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abbigliamento carnevale pericolo 1Il Centro consumatori di Trento lancia l’allarme dopo avere acquistato alcuni campioni di quelli più diffusi, segnalando le difformità alle autorità competenti

Carnevale e i suoi scherzi, più o meno piacevoli, è alle porte e i negozi promuovono gli acquisti tipici di questa ricorrenza. Il Centro Consumatori di Trento ha fatto un’indagine per valutare se i giochi e i mascheramenti offerti rispettino le normative in fatto di sicurezza: non sempre è così. Schiume e stelle filanti spray con tanto di pistola dispenser non considerati giocattoli, unghie finte da maschera considerate decorazioni, coriandoli sbriciolati, in tutti questi casi prodotti senza la marcatura CE, prevista obbligatoriamente per legge per quei prodotti come quelli acquistati da considerarsi, riteniamo, giocattoli.

Il Crtcu ha verificato in due punti vendita delle grandi catene distributive e in tre negozi tradizionali la conformità dei prodotti per carnevale alla normativa sui giocattoli, acquistando ciò che ritenevamo non conforme e questo è il risultato: schiuma , stelle filanti, unghie finte pistola lancia stelle filanti, coriandoli tutti senza marcatura CE. In tutti i casi questi dovrebbero essere dei giocattoli e, pertanto, necessitano dei requisiti di sicurezza previsti dalle Norme EN 71. Secondo Carlo Biasior, direttore del CRTCU, “si ritiene che alcuni produttori tendano ad aggirare la rigida normativa sulla sicurezza dei giocattoli con alcuni semplici quanto inefficaci stratagemmi: dichiarano in etichetta che il prodotto non è un giocattolo, ma si ritiene che tali affermazioni su una pistola spruzza stelle filanti o su una dentiera da vampiro siano abbastanza paradossali, alla Renè Magrite, nel quadro ‘Ceci n’est pas une pipe’!”.

carnevale brusino bambini minnie 1A seguito della verifica condotta nei negozi, il Crtcu ha provveduto a segnalare le presunte violazioni alla Camera di commercio di Trento che ha la competenza in materia, al fine della verifica e della eventualmente repressione a mezzo irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.

Secondo il D.Lgs. 54/2011, che ha recepito la Direttiva 2009/48/CE, sono giocattoli quei prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. “Quindi, coriandoli, stelle filanti, schiume, vestiti da carnevale sono da considerarsi giocattoli” conferma Biasior.

In caso di difformità, l’articolo 31 del D.Lgs. 54/2011 stabilisce che il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro, mentre, il distributore (venditore) che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.

Spetta agli acquirenti controllare sempre cosa s’acquista. In etichetta devono comparire il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del prodotto e l’indirizzo dove può essere contattato il fabbricante oltre a un numero di lotto. Si presumono sicuri i giocattoli che riportano in etichetta la marcatura CE, che si badi bene, deve avere le corrette proporzioni. Visto che spesso è soggetta a contraffazioni. La forma grafica della marcatura CE è di fatto l’unica forma immediata di verifica e riconoscimento di prodotti sicuri per il consumatore.

Se il giocattolo non è adatto ai minori di anni 3 dovrà trovarsi in etichetta anche il relativo logo.

Anche i vestiti usati per le maschere di carnevale, specie per i minori di anni 14, devono essere sicuri. La norma UNI EN 14682 prevede precise regole per i vestiti in generale e quindi anche di carnevale, stabilendo requisiti di sicurezza diversi per due fasce di età: bambini piccoli (dalla nascita fino a 7 anni), bambini e giovani (dai 7 ai 14 anni) . Ad esempio, per i bambini da 0 a 7 anni non possono essere utilizzati laccetti, corde funzionali o corde decorative nei cappucci e nella zona del collo che possono rimanere impigliati, mentre per bambini da 7 a 14 anni sono ammessi solo laccetti di forma circolare (ad anello, senza estremità libere) adeguate caratteristiche (quando il capo è aperto (in posizione rilassata) il laccetto circolare non deve sporgere dal capo; quando il capo è chiuso (in posizione “tirata”) la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore a 15 cm).