Durata dell’assicurazione RC Auto: sparisce il rinnovo automatico delle polizze

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polizza rc auto moto 1Dal 1 gennaio 2013 nulle le clausole dei contratti in corso che lo prevedono

Attenzione al rinnovo delle polizze di assicurazione responsabilità civile auto (RCA) perché sono cambiate le norme che lo regolano. A partire dal 1 gennaio 2013, tutti gli assicurati auto, dovranno ad ogni scadenza stipulare un nuovo contratto, cercando possibilmente condizioni economiche migliori. Le clausole contrattuali, infatti, che prevedevano il rinnovo automatico non valgono più, sono addirittura nulle. Se prima per cambiare assicurazione era necessario inviare disdetta scritta con raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza (limite già da tempo non necessario per le polizze RCA effettuate tramite le cosiddette compagnie “telefoniche”), ora anche per le polizze sottoscritte agli sportelli delle compagnie questo non è più necessario. E’ quanto stabilito dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con la L. 221 del 17 dicembre 2012, che introduce un nuovo art. 170 bis (Durata del contratto) nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

La nuova disposizione contenuta nell’art. 170 bis del Codice delle assicurazioni private stabilisce che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga alle disposizioni del codice civile. Inoltre, dal divieto di rinnovo automatico sono interessati anche gli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (come l’estensione furto/incendio o gli atti vandalici). Per tutti i contratti ancora in corso al momento di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, il divieto di tacito rinnovo si applica per la scadenza successiva al 1 gennaio 2013.

Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

“Ottimo provvedimento”, commenta Carlo Biasior del Centro consumatori di Trento, secondo il quale, “in questo modo i consumatori hanno l’opportunità di cercare ad ogni scadenza le offerte migliori, ad esempio utilizzando il ‘Tuo Preventivatore’ allestito da Isvap all’indirizzo web http://isvap.sviluppoeconomico.gov.it/prevrca/prvportal/index.php”.

Se per la RCA qualcosa si muove, viceversa per tutti gli altri rami assicurativi le regole del tacito rinnovo continuano a valere, con l’obbligo per il cliente di inviare con raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza la disdetta. Un vincolo non da poco, che frena la concorrenza tra i vari prodotti assicurativi e finisce con il penalizzare il consumatore che solitamente tende a dimenticarsi della scadenza e, quando arriva l’avviso postale di prossima scadenza del rateo di polizza, è già troppo tardi per disdettare e guardare alle altre offerte presenti sul mercato.