Imu, se non si paga, cosa succede? Sanzioni irrisorie secondo la Cgia

0
509
Bortolussi: “Non è nostra intenzione invitare i proprietari di abitazioni a non pagare l’imposta”

Santanché: “ritardare il pagamento della prima rata per dare un segnale al Governo”

S’avvicina la scadenza del pagamento della prima rata dell’Imu, forse la tassa più odiata dai possessori di case ed edifici produttivi introdotta dal Governo Monti nel tentativo di far quadrare il bilancio dello Stato, che sta vessando oltre il tollerabile, per le modalità di pagamento e, soprattutto, per il calcolo del prelievo su cui non esiste al momento alcuna certezza. Logico che si molitplichino i tentativi per dribblare l’odioso balzello: da quello dell’obiezione fiscale proposto da molti amministratori della Lega Nord a quello di ritardare il pagamento della prima rata del tributo rischiano praticamente nulla, ma dando un segnale pesante al Governo toccando pesantemente la cassa. Oltre tutto, non è da escludere che, vista la difficile situazione economica, più di qualcuno non sia in grado di pagare la prima rata dell’Imu alla scadenza del prossimo 18 giugno.

La Cgia di Mestre ha valutato le conseguenze di un mancato pagamento del tributo, evidenziando come le sanzioni, se il contribuente pagherà la prima rata dell’imposta entro un anno dalla scadenza (18 giugno 2013), saranno irrisorie. Infatti, per un proprietario di prima casa (ad esempio con una rendita catastale di 430 euro e con un garage avente una rendita pari a 91 euro ed Imu complessiva di 150 euro, come prima rata, pagherà 50 euro. Infatti, la sua IMU complessiva sarà di 150 euro pagabili in tre rate) che non riuscisse a versare la prima rata di 50 euro entro il prossimo 18 giugno, pagherà, tra interessi e sanzioni, 1,60 € aggiuntivi nel caso il pagamento avvenga entro il trentesimo giorno dalla scadenza (comprensivo delle predette sanzioni ed interessi). Oltre il trentesimo e fino ad un anno dal termine iniziale, la maggiorazione sarà di soli 3,13 euro, che sale a 17,76 euro nel caso di pagamenti ritardati oltre l’anno. Il dato proposto è variabile degli interessi, che possono variare da comune a comune in quanto la normativa prevede che questi ultimi hanno la possibilità di aumentarne la misura rispetto il tasso legale nel limite di tre punti percentuali.

“Vogliamo essere chiari – dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia di Mestre – con questa analisi non è assolutamente nostra intenzione invitare i proprietari di abitazioni a non pagare l’imposta. Tuttavia, crediamo sia giusto che i contribuenti siano a conoscenza di cosa potrebbero andare incontro nel caso non riuscissero a pagare l’Imu entro la scadenza stabilita per legge”.

La proposta è stata cavalcata da alcuni esponenti politici, ad iniziare da Daniela Santanché che ha proposto di “ritardare il pagamento della prima rata Imu per dare un segnale pesante al Governo, per indurlo a cambiare la propria politica fiscale che sta deprimendo l’economia nazionale”


COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA L’IMU ?

(valori in € -importo prima rata pari a 50 €)

 

Giorni di ritardo

Imposta

da versare

di cui sanzione e interessi

1

50,11

0,10

2

50,21

0,21

3

50,31

0,31

4

50,42

0,41

5

50,52

0,52

6

50,62

0,62

7

50,73

0,72

8

50,83

0,83

9

50,93

0,93

10

51,04

1,03

11

51,14

1,14

12

51,24

1,24

13

51,35

1,34

14

51,45

1,45

15

51,56

1,55

Pagamento

dal 16° al 30°

gg (1)

51,61

1,60

Pagamento

oltre il 30° gg e sino ad 1 anno dal termine di versamento (2)

53,13

3,13

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA Mestre

Pagamento dopo un anno dalla scadenza

Con l’aggiunta di sanzioni ed interessi

Oltre l’imposta evasa

Imposta omessa

     50,00

Sanzione

     15,00

Interessi (3)

     2,75

Totale

     67,76

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA Mestre

Gli interessi sono calcolati ipotizzando che il versamento avvenga al 30° giorno.

Gli interessi sono calcolati ipotizzando che il versamento avvenga entro 1 anno dalla relativa scadenza.

Gli interessi sono stati calcolati nella misura del 5,5%, ipotizzando che il comune ne deliberi l’applicazione nella misura massima stabilita dalla legge.